Per il triennio 2011-2013 ogni medico di famiglia dovrà acquisire 150 crediti formativi (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75); è prevista la possibilità di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino ad un massimo di 45 crediti.

L'ACN, con l'articolo 20, norma i criteri di acquisizione dei crediti per il medico di famiglia e le sanzioni per la mancata acquisizione degli stessi.

Il comma 8 prevede che i corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo, il comma 11 specifica che i crediti acquisiti tramite i corsi FAD non possono eccedere il 30% dei crediti previsti per l'aggiornamento.

Nel comma 7 è stabilito che "al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all'art. 30"; il comma 10 precisa che "il medico che non frequenti i corsi obbligatori per 2 anni consecutivi è soggetto all'attivazione delle procedure di cui all'art. 30 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza".

 

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