La SISAC sospende la rappresentatività sindacale dello SMI
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La SISAC ha sospeso in data 11 settembre 2018 la rappresentatività dello SMI.
Sul comunicato ufficiale leggiamo:
"Da ultimo si coglie l’occasione per ribadire, a confutazione totale di alcune asserzioni pervenute dalle parti, che questa Struttura ha ritenuto di dover agire, nell’interesse delle PP.AA. e degli stessi iscritti al sindacato SMI, solo a seguito dell’effettiva ricezione nel mese di agosto di note UFFICIALI e contraddittorie pervenute dalle due parti contrapposte e di aver riscontrato tale situazione anche sugli stessi organi istituzionali di informazione del sindacato che nel frattempo si sono duplicati (www.sindacatomedicitaliani.it e www.sindacatomedicitaliani.org ) e che evidenziano due differenti compagini organizzative del medesimo sindacato oltre che dichiarazioni assolutamente inequivoche circa il contenzioso in atto. All’esito di tale riscontro la SISAC dunque, ben lungi dal fondare le proprie determinazioni su “fantasiose duplicazioni di funzioni di rappresentanza” e su “illazioni”, ha ritenuto di chiedere conferme o smentite agli stessi soggetti in indirizzo ottenendo ancora una volta conferma, formalmente ed ufficialmente, dai riscontri pervenuti a mezzo PEC in data 4 (Esposito) e 5 (Onotri) settembre 2018. Con l’auspicio che la situazione possa evolvere rapidamente in una soluzione, la SISAC resta pronta in quel caso alla immediata revoca della determinazione assunta a tutela delle amministrazioni e degli iscritti stessi al sindacato e sin d’ora si dichiara disponibile ad assumere, qualora emerga un accordo in tal senso di tutti i soggetti in causa, iniziative che consentano l’agibilità sub iudice del diritto della O.S. di prendere parte alle attività sindacali nazionali".
Un brutto pasticcio che speriamo trovi una soluzione al più presto
Riforma della presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche: l'attacco alla Medicina Generale non nasce oggi
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In un articolo pubblicato su Doctor33 del 29 maggio 2018 il dr Giuseppe Remuzzi, Direttore Dipartimento Medicina AO Giovanni XXIII Bergamo e ricercatore dell'Istituto Mario Negri¸ esperto di sistemi sanitari, affermava in riferimento alla presa in carico dei pazienti cronici che “è il medico di famiglia che li conosce, li vede quasi ogni settimana e ha, lui e nessun altro, il compito di tutelare la loro salute"… “La gestione dei cronici va intanto messa nero su bianco nella convenzione”.
Parole sacrosante, che SIMET Lombardia condivide in toto, ma sarebbe più corretto affermare che la gestione dei cronici va “ri-messa” nero su bianco nelle convenzione.
Con le delibera attuative per la presa in carico della cronicità numero X/6551 del 4 maggio 2017, X/7308 del 3 agosto 2017 e X/7655 del 28/12/2017 ha preso il via la riforma del Sistema Sanitario Lombardo (Legge 23/2015) ma il progetto di espropriazione del medico di famiglia dai suoi compiti istituzionali nasce da più lontano, ed esattamente dal 2005.
Risale infatti all’accordo regionale per la medicina generale del 1999 il tentativo di diminuire drasticamente il numero dei medici di famiglia in Lombardia, allorché fu equiparato il rapporto ottimale con il massimale con la conseguenza che il si persero 900 posti di medico di famiglia.
Nel 2007 il rapporto ottimale fu ridotto a 1300 ma, in violazione della convenzione nazionale, fu esteso su tutto il territorio regionale, e ci volle un intervento del TAR della Lombardia per obbligare la Regione al rispetto delle norme nazionali.
Nell’ACN del 2009 vennero inserite 2 novità: la modifica del comma 9 dell’art.33, che dava la possibilità di estendere su tutto il territorio regionale il rapporto ottimale a 1/1300, provvedimento gradito alle principali OO.SS., e la modifica dell’articolo 29, in cui veniva soppresso il punto 8 che nel comma b affidava al medico di famiglia la gestione delle patologie croniche.
La contemporaneità dei due provvedimenti fu casuale ? Oppure ci fu uno scambio di favori ? Impossibile dirlo.
Ma chi volle la soppressione del punto 8 dell’articolo 29 ? Alla luce degli eventi susseguitesi da allora fino ad oggi non sembra azzardato ipotizzare che la regione Lombardia abbia avuto un ruolo determinante nell’intera vicenda.
Nel 2010 infatti in Lombardia nacque il CReG, che possiamo senza dubbio definire il precursore dell’attuale modello di gestione dei cittadini affetti da patologie croniche.
Nell’allegato 14 della Dgr n. 937 dell1.12.2010, inerente le regole di gestione del sistema sociosanitario del 2011, la Regione giudicava negativamente l’organizzazione delle cure primarie affermando che “manca, in termini complessivi, delle premesse contrattuali e delle competenze cliniche, gestionali ed amministrative richieste ad una organizzazione che sia in grado di garantire una reale presa in carico complessiva dei pazienti cronici al di fuori dell’ospedale”.
Un attacco in piena regola alla Medicina Generale da parte della Regione, che non ha mutato il proprio atteggiamento negli anni successivi, caratterizzati da un progressivo depotenziamento ed espropriazione dei compiti del medico di famiglia, di cui l’attuale organizzazione delle cure palliative rappresenta un esempio illuminante.
Le sopra citate delibere sono oggetto di una dura contestazione da parte di tutte le organizzazioni sindacali della Lombardia con eccezione della sola FIMMG, e sono in attesa di giudizio da parte del TAR che dovrà sentenziare se con la loro applicazione il medico di famiglia verrà privato di una delle sue prerogative principali, ovvero la gestione in toto della salute del suo assistito, anche di quello affetto da patologie croniche.
Nel frattempo a certificare il fallimento del tentativo strisciante di privatizzazione della medicina generale sono stati i cittadini lombardi che in grandissima maggioranza non hanno aderito al nuovo modello regionale di presa in carico delle cronicità.
Dr Antonio Sabato
Resp. Area MG Simet Lombardia
Regolamento Europeo Privacy 2016/679
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679
In allegato:
- Il Regolamento Europeo
- Il decreto legislativo di adeguamento al Regolamento
- Un utilissimo documento redatto a cura dell'avvocato Gennaro Messuti per un corso organizzato dall'Ordine dei Medici di Milano
- Gli articoli di DoctorNews, Quotidiano Sanità e Odontoiatria 33 che forniscono chiarimenti e suggerimenti sull'argomento
ACN del 29 marzo 2018
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ACN del 29 marzo 2018
SIMET organizza un ricorso collettivo a favore dei medici iscritti al corso o già in possesso dell’attestato di formazione specifica in Medicina Generale
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Per tutti i Medici che hanno frequentato, o stanno frequentando i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, con iscrizione a partire dal 1994 ad oggi, è possibile la presentazione di un ricorso collettivo per vedere riconosciuti i danni derivanti dalla mancata corretta attuazione delle Direttive Comunitarie da parte dello Stato Italiano.
Come è noto il corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato previsto con la Legge 30.07.1990 n. 212, in attuazione della direttiva n. 86/457/CEE ed è un titolo necessario per svolgere l'attività di medico chirurgo di Medicina Generale.
L'aspetto economico è stato disciplinato inizialmente con D.L. 325/1994, e attualmente dal Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.
Pur essendo la legge di riferimento per tale percorso formativo la stessa che disciplina le specialità universitarie (il D.lgs. n. 368/1998), per i partecipanti a tale corso è stato tuttavia sempre previsto un trattamento economico ingiustificatamente sfavorevole e discriminatorio, ammontante, ad oggi, a una borsa di studio circa 11.592 Euro lordi all'anno, da cui vengono quindi detratti ritenute e addizionali IRPEF.
Di conseguenza la frequenza al corso di formazione in Medicina Generale comporta il percepimento di importo mensile netto di circa € 840,00, con impegno a tempo pieno e incompatibilità di altre attività lavorative.
A ciò si aggiunge il costo delle polizze assicurative professionali, con condizioni stabilite dalle Regioni di appartenenza.
Tale trattamento è ampiamente inferiore all'attuale compenso degli ammessi ai corsi di specializzazione universitari, per i quali, per effetto dei DPCM adottati nel 2007, il compenso è stato aumentato sino a circa 21.000 euro annui (a fronte di circa 9.600,00 per gli altri),
Inoltre, la remunerazione riconosciuta per frequentare le predette scuole di specializzazione è esente dall'IRPEF (secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate risoluzione 338/E del 30 ottobre 2002) e le strutture sanitarie provvedono al pagamento dell'assicurazione per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione.
Il più sfavorevole (sin dal 1994!) trattamento economico riservato agli iscritti ai corsi in Medicina Generale, rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 368/1999 e reso concreto dai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, in applicazione diretta della direttiva 93/16/CEE, non appare giustificato da norme di diritto, né da diverse circostanze di fatto, essendo le modalità di organizzazione e frequenza dei corsi in MMG del tutto equiparabili a quelli di specializzazione medica (tempo pieno, orari, esclusività).
Con il predetto ricorso potrà pertanto essere richiesta a titolo forfettario la differenza retributiva tra la borsa di studio attualmente percepita, e quella percepita dai medici in formazione specialistica universitaria.
Sarà possibile presentare il ricorso anche per i medici che hanno seguito il corso di Medicina Generale a partire dall'anno 1994/95.
Il costo per ogni aderente iscritto al SIMET sarà di Euro 400,00 (4% ed IVA 22% già compresi nei 400,00 €), più un conguaglio finale pari a percentuale del 10% sugli importi recuperati.
Le adesioni dovranno pervenire tramite mail inviata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., unitamente alla scheda di iscrizione al SIMET.
La documentazione necessaria per il ricorso (documento di identità, copia tesserino sanitario e attestato di formazione/frequenza al Corso di formazione in Medicina Generale) dovrà successivamente essere inviata direttamente allo studio legale.
In allegato il modulo per la richiesta del certificato di frequenza e dell'attestato di formazione alla Regione Lombardia.
Nel caso di cessata iscrizione al SIMET, fatta eccezione per i casi di cessata attività professionale nella Medicina Generale, la convenzione con lo studio legale avrà decadenza immediata